Con il Provvedimento Generale dell’8 maggio 2014, il Garante della Privacy impone ai gestori dei siti web l’obbligo di acquisire il consenso preventivo ed informato dagli utenti all’installazione di cookie utilizzati per finalità diverse da quelle meramente tecniche a partire dal prossimo 2 giugno.
L’obbligo non riguarda dunque i cookie “tecnici”, rispetto ai quali sarà necessario fornire unicamente l’informativa ex art. 13 D.Lgs. 196 del 2003, peraltro con modalità libera, ovvero a discrezione del titolare del sito.
Il Garante interviene, dunque, solo sui cookie di profilazione, cioè quelli finalizzati a creare profili relativi all’utente, al quale saranno poi inviati messaggi pubblicitari mirati a soddisfare le preferenze manifestate nell’ambito della navigazione in rete.
Proprio in ragione dell’invasività di tale tipologia di cookie, il gestore che li utilizza deve necessariamente informare preventivamente l’utente ed ottenere il suo valido consenso.
Più nello specifico, il gestore potrà rendere un’informativa breve tramite banner da cui deve essere linkabile l’informativa estesa, e dovrà poi raccogliere il consenso specifico ed esplicito dell’utente.
A conferma dell’importanza degli obblighi a giorni in vigore sono previste sanzioni amministrative per omessa informativa o informativa non idonea (da € 6.000,00 a € 36.000,00) nonché quelle conseguenti all’installazione di cookie senza preventivo consenso (da € 10.000,00 a € 120.000,00).
Per il contenuto specifico dell’informativa da rendere nel caso di utilizzo di cookie di profilazione e, in generale, per approfondire il tema vi consigliamo di dare un’occhiata all’articolo “Cookie di profilazione: necessario il preventivo consenso dell’utente”.