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Le novità formative dell’apprendistato

L’apprendistato è un contratto che nell’ultimo periodo viene usato molto spesso, è probabile che questo sia dovuto al pagamento minore dei contributi da parte del datore di lavoro, rispetto ad altre tipologie contrattuali (si arriva a risparmiare fino a 35 mila euro in 5 anni).

L’importante è ricordarsi che questo contratto ha lo scopo di FORMARE il lavoratore assunto, quale è l’apprendista. Dal momento che dal mese di aprile dell’anno corrente sono entrate in vigore novità, soprattutto a livello formativo, ad onere dell’azienda che assume, penso sia il caso di trattare l’argomento.

L’apprendistato non potrà durare più di 5 anni e sarà di quattro tipi:

  1. per la qualifica e il diploma professionale (under 25);
  2. di mestiere o professionalizzante (dai 18 ai 29 anni);
  3. di alta formazione e ricerca;
  4. per la riqualificazione di lavoratori in mobilità espulsi da processi produttivi.

Da qui in seguito tratterò la forma più utilizzata, ovvero la 2°: apprendistato di mestiere o professionalizzante.

La formazione del lavoratore è obbligatoria da parte del datore di lavoro al fine di ottenere la qualifica per la quale si è assunto l’apprendista per tutta la durata del contratto, qualora si ritenesse la qualifica si raggiunta prima del termine dell’apprendistato si può passare il/la ragazzo/a ad operaio quando si vuole. Inoltre, è obbligatoria una formazione interna all’azienda ed una esterna formalizzate (con un registro o diario di bordo).

La novità principale è che, per tutti gli apprendisti assunti dal 26 Aprile del 2012, entro 30 giorni dall’assunzione va fatto firmare all’apprendista il PFI (Piano Formativo Individuale), dove si stabiliscono gli obiettivi da raggiungere, il percorso di formazione, la ripartizione delle ore tra formazione interna ed esterna (si vedrà in seguito cosa significa). La formazione che avverrà durante tutto il periodo di rapporto di lavoro dovrà essere fedele al piano formativo steso, che si può sempre modificare. Le sanzioni amministrative per la mancanza di questi obblighi varia dai 300 € ai 1.500 €.

La formazione sulla sicurezza nel luogo di lavoro (che varia in base al livello di rischio) deve essere svolta durante il primo anno di apprendistato.

Per la formazione professionalizzante si deve tener presente quanto scritto nei CCNL di riferimento e dei profili professionali presenti nei vari sistemi di classificazione, la formazione stessa non dovrà essere inferiore alle 80 ore medie annue.

Schematizzando.

 LA FORMAZIONE ESTERNA

40 ore per ogni anno di apprendistato, solo se la Regione Veneto convoca l’apprendista. La Regione Veneto stipula una graduatoria, seguendo la quale le aziende vengono contattate per far svolgere la formazione all’apprendista che sarà organizzata da Organismi formativi accreditati e verterà su comunicazione, ambiente, contrattualistica, sicurezza e previdenza (modulo primo), lingue straniere, informatica, imprenditorialità (modulo secondo e terzo). Il Modulo primo non è obbligatorio se l’apprendista possiede la laurea.

Sarà di:

  • 120 ore se l’apprendista è senza titolo di studio o solo licenza elementare o terza media;
  • 80 ore per apprendisti con qualifica professionale o diploma;
  • 40 ore se l’apprendista è in possesso di laurea triennale o magistrale.

LA FORMAZIONE INTERNA all’azienda

80 ore medie annue per tutta la durata del contratto. Entro 60 giorni dalla stipula del contratto si devono far svolgere le ore previste per la sicurezza, con costi a carico dell’impresa che assume.

La stesura del piano si può stendere in base alle competenze possedute dall’apprendista e gli obiettivi aziendali. Si consiglia di tenere un registro o un diario di bordo in cui notare gli argomenti trattati durante la formazione dell’apprendista, che siano fedeli a quanto scritto nel PFI. Per gli apprendisti con attività in cicli stagionali ci saranno altre forme per l’erogazione della formazione.

Consiglio vivamente di contattare le associazioni di categoria o un esperto del campo.

 
 
 
 

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